Adempimenti per la gestione contrattuale, previdenziale e fiscale delle CO.CO.CO. sportive dilettantistiche

Oggi lo Studio Turchi vi sintetizza i principali adempimenti per la gestione delle collaborazioni coordinate e continuative (CO.CO.CO.) sportive dilettantistiche in seguito alla riforma del lavoro sportivo.

1. Lavoro Sportivo

Il D.Lgs. n. 36/2021 definisce come lavoratore sportivo atleti, allenatori e altre figure tecniche che svolgono attività sportive verso compenso. È essenziale configurare il rapporto come lavoro sportivo per applicare la disciplina delle CO.CO.CO.

2. Requisiti delle CO.CO.CO. Sportive

Per le collaborazioni sportive dilettantistiche:

  • Le prestazioni non devono superare le 24 ore settimanali.
  • Devono essere coordinate secondo i regolamenti federali.

Questi requisiti presuppongono il carattere autonomo del rapporto.

3. Contratto e Comunicazioni

Il contratto di collaborazione deve specificare:

  • La natura autonoma del rapporto.
  • Durata, compenso e modalità operative.

Le ASD/SSD devono comunicare l’instaurazione, variazione e cessazione dei rapporti tramite UNILAV sport o RAS entro 30 giorni. Le omesse comunicazioni comportano sanzioni da 100 a 500 euro per ogni lavoratore.

4. Come determinare il compenso

Il compenso deve essere stabilito in modo coerente con le mansioni effettivamente svolte e con i valori normalmente applicati nel settore sportivo.

Per garantire proporzionalità ed evitare importi eccessivi, molte ASD e SSD utilizzano un criterio semplice e prudenziale:

👉 non superare di oltre il 40% i valori economici indicati nei principali CCNL del settore sportivo.

Si tratta di una buona prassi, non di un obbligo di legge, ma aiuta a:

  • mantenere compensi equilibrati;
  • avere un parametro oggettivo a cui fare riferimento;
  • dimostrare trasparenza in caso di controlli;
  • distinguere compensi “ordinari” da importi potenzialmente non giustificati.

L’obiettivo non è applicare il CCNL, ma prendere i suoi valori come punto di riferimento per non discostarsi in modo eccessivo dal mercato.

5. Normativa sulla Sicurezza

La normativa sulla sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008) si applica solo ai collaboratori con compensi superiori a 5.000 euro annui, senza obbligo INAIL.

6. Pagamenti e Contributi

Per compensi superiori a 5.000 euro, scatta l’obbligo contributivo INPS. Oltre 15.000 euro, il compenso è soggetto a tassazione ordinaria. Le ASD/SSD devono gestire i contributi tramite Uniemens e F24.

7. Aliquote Previdenziali 2024

  • Sportivi non iscritti ad altra forma obbligatoria: 25+2,03 % (2/3 a carico della società, 1/3 a carico del lavoratore).
  • Sportivi già iscritti ad altra forma: 24%.

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